Un infortunio grave in azienda o in cantiere apre, quasi sempre, un procedimento penale. Nelle ore successive all’evento intervengono i tecnici della prevenzione dell’Azienda sanitaria, la polizia giudiziaria e la Procura della Repubblica: l’area viene sequestrata, si acquisiscono documenti, si sentono i colleghi presenti. L’indagine ha un obiettivo preciso: ricostruire la dinamica dell’evento e individuare, all’interno dell’organizzazione, chi aveva il dovere giuridico di impedirlo.
È in questa fase iniziale, spesso prima che l’impresa abbia compreso la portata di ciò che sta accadendo, che si formano gli elementi su cui si deciderà l’intero procedimento. Conoscere il quadro delle responsabilità, individuali e della società, è il primo passo per affrontarlo con metodo.
In sintesi
- Si contestano di norma le lesioni personali colpose gravi o gravissime o l’omicidio colposo, aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche e procedibili d’ufficio.
- Rispondono le persone che hanno una posizione di garanzia sul rischio: datore di lavoro, dirigenti, preposti, eventuali delegati.
- La società risponde ai sensi dell’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, con sanzioni pecuniarie fino a 1.000 quote e sanzioni interdittive.
- Un Modello 231 adottato ed efficacemente attuato è il principale strumento di tutela dell’impresa.
- Le scelte compiute nei primi giorni incidono in modo determinante sull’esito.
I reati contestati in caso di infortunio sul lavoro
Si tratta di reati colposi. All’indagato non si attribuisce la volontà dell’evento, ma di non averlo impedito, per negligenza, imprudenza o imperizia, oppure per l’inosservanza di una specifica regola cautelare in materia di sicurezza. È proprio la violazione delle norme antinfortunistiche a determinare il salto di gravità della pena.
| Reato | Presupposto | Pena con violazione delle norme antinfortunistiche |
|---|---|---|
| Lesioni personali colpose gravi (art. 590, comma 3, c.p.) | Ad esempio, malattia o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per oltre 40 giorni | Reclusione da 3 mesi a 1 anno o multa da 500 a 2.000 euro |
| Lesioni personali colpose gravissime (art. 590, comma 3, c.p.) | Ad esempio, malattia probabilmente insanabile, perdita di un arto o di un senso | Reclusione da 1 a 3 anni |
| Omicidio colposo (art. 589, comma 2, c.p.) | Morte del lavoratore | Reclusione da 2 a 7 anni |
Un punto spesso sottovalutato: la procedibilità d’ufficio. Le lesioni colpose sono ordinariamente punibili a querela. Quando però sono gravi o gravissime e derivano dalla violazione di norme antinfortunistiche, si procede d’ufficio: il procedimento prosegue anche se il lavoratore non presenta querela o viene integralmente risarcito.
Accanto ai delitti, il D.Lgs. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza) prevede numerose contravvenzioni per l’inosservanza dei singoli obblighi, contestabili anche in assenza di infortunio. Per molte di esse è prevista una procedura di estinzione: il reato si estingue se l’impresa adempie alle prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza e versa una somma in misura ridotta. Una gestione accorta di questa fase evita conseguenze ben più pesanti.
Chi risponde: datore di lavoro, dirigenti, preposti
La responsabilità non ricade automaticamente sul titolare dell’impresa. Il criterio è quello della posizione di garanzia: risponde chi aveva il compito di governare quel rischio. E il Testo unico adotta un principio di effettività: conta chi esercita in concreto i poteri, non solo chi ne è formalmente investito.
- Datore di lavoro. È il garante primario della sicurezza. Due obblighi non sono delegabili: la valutazione di tutti i rischi, con l’elaborazione del documento di valutazione (DVR), e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).
- Dirigenti. Attuano le direttive del datore di lavoro e ne rispondono nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali effettivamente attribuiti.
- Preposti (capocantiere, capisquadra, capireparto). Sovrintendono all’attività e vigilano sull’osservanza delle misure di sicurezza. In presenza di comportamenti non conformi o di carenze devono intervenire e, se necessario, interrompere l’attività. La giurisprudenza più recente è particolarmente rigorosa nel valutare questa figura.
- Delegato in materia di sicurezza. Una delega di funzioni conforme all’art. 16 del D.Lgs. 81/2008 trasferisce gli obblighi delegabili. Deve risultare da atto scritto con data certa, essere accettata e attribuire poteri reali di organizzazione, gestione, controllo e autonomia di spesa. Al datore di lavoro resta un obbligo di vigilanza sul corretto espletamento delle funzioni delegate.
- RSPP e altri soggetti. L’RSPP svolge un ruolo consulenziale, ma può concorrere nel reato quando una sua valutazione errata o omessa ha contribuito all’evento. Possono essere coinvolti, inoltre, il committente negli appalti, il coordinatore per la sicurezza nei cantieri, i progettisti, i fabbricanti e i fornitori di macchinari.
E se l’errore è del lavoratore? La semplice imprudenza o disattenzione del lavoratore non esclude, di regola, la responsabilità di chi doveva prevenirla: le norme di sicurezza esistono proprio per proteggere il lavoratore anche dai propri errori. La responsabilità viene meno solo quando la condotta è stata abnorme, cioè del tutto eccentrica rispetto alle mansioni, alle procedure e al rischio che il garante era chiamato a governare.
Gli snodi decisivi della difesa
Nei procedimenti per infortunio sul lavoro l’esito dipende raramente da una sola questione. La difesa si costruisce su più piani, che vanno affrontati fin dall’inizio:
- la ricostruzione tecnica della dinamica, con il supporto di un consulente di parte, spesso decisiva già durante gli accertamenti non ripetibili disposti dal pubblico ministero;
- l’individuazione della posizione di garanzia effettiva, attraverso l’analisi di organigramma, deleghe, nomine e prassi aziendali;
- il nesso causale: occorre verificare se la misura che si assume omessa avrebbe davvero evitato l’evento;
- la prevedibilità e l’evitabilità dell’evento in concreto, alla luce delle conoscenze e dei mezzi disponibili;
- il peso della condotta del lavoratore e degli altri soggetti coinvolti;
- le condotte riparatorie e i riti alternativi, da valutare con attenzione anche in relazione alla posizione della società.
La responsabilità della società ex D.Lgs. 231/2001
L’omicidio colposo e le lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme di sicurezza rientrano tra i reati presupposto della responsabilità degli enti (art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001). Accanto alle persone fisiche, quindi, può essere chiamata a rispondere la società, in un procedimento che si svolge davanti allo stesso giudice ma con regole e rischi propri.
Presupposto della responsabilità è che il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente. Nei reati colposi questo requisito viene di regola individuato nel risparmio di costi o di tempi conseguito omettendo una misura di sicurezza. La giurisprudenza richiede però che sia accertato in concreto: non può essere desunto dal solo verificarsi dell’infortunio. È uno dei terreni su cui la difesa dell’ente può incidere in modo significativo.
| Reato presupposto | Sanzione pecuniaria | Sanzioni interdittive in caso di condanna |
|---|---|---|
| Omicidio colposo con violazione dell’art. 55, comma 2, D.Lgs. 81/2008 | 1.000 quote | Da 3 mesi a 1 anno |
| Omicidio colposo con violazione di altre norme di sicurezza | Da 250 a 500 quote | Da 3 mesi a 1 anno |
| Lesioni colpose gravi o gravissime | Fino a 250 quote | Fino a 6 mesi |
Il valore della singola quota è determinato dal giudice, tra circa 258 e 1.549 euro, in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente. Le sanzioni interdittive sono spesso la conseguenza più temuta: possono comportare il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, la sospensione di autorizzazioni e licenze, l’esclusione da finanziamenti e contributi. Per un’impresa che lavora negli appalti pubblici, il loro impatto può superare di molto quello della sanzione pecuniaria.
Il Modello 231 come strumento di tutela. La società non risponde se dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati di questo tipo, affidandone la vigilanza a un Organismo di Vigilanza. In materia di sicurezza, l’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 ne definisce i contenuti essenziali e prevede una presunzione di conformità, per le parti corrispondenti, per i modelli definiti secondo le Linee guida UNI-INAIL o lo standard BS OHSAS 18001 (oggi sostituito dalla norma ISO 45001). Il punto decisivo è l’effettività: un modello adottato solo formalmente, senza controlli, flussi informativi e aggiornamenti, non offre alcuna protezione in giudizio.
Le prime ore dopo l’infortunio: cosa deve fare l’impresa
La gestione dei primi giorni condiziona l’intero procedimento. Queste sono le priorità:
- Soccorso e adempimenti obbligatori. Prima di tutto l’assistenza al lavoratore; poi le denunce e le comunicazioni all’INAIL e agli enti competenti, nei termini di legge.
- Preservare il luogo dell’evento. Macchinari, attrezzature e area sono di norma sottoposti a sequestro. Qualsiasi intervento, anche solo per riprendere la produzione, rischia di compromettere l’accertamento e di esporre a ulteriori contestazioni.
- Mettere in sicurezza la documentazione. DVR, formazione e addestramento, consegna dei dispositivi di protezione, manutenzioni e verifiche, deleghe e nomine, procedure operative, contratti di appalto e DUVRI.
- Affidare subito la difesa a un penalista. Sopralluoghi, sommarie informazioni ai colleghi e accertamenti tecnici non ripetibili si svolgono nei primi giorni. La tempestiva nomina di un consulente tecnico consente di partecipare agli accertamenti e di non subire una ricostruzione unilaterale.
- Impostare correttamente la difesa della società. Se il legale rappresentante è indagato per lo stesso fatto, non può nominare il difensore dell’ente: occorre individuare una soluzione diversa, ad esempio un procuratore speciale. È un passaggio tecnico che, se trascurato, può compromettere la posizione dell’impresa.
- Pianificare le condotte riparatorie. Il risarcimento del danno, l’eliminazione delle carenze organizzative e l’adozione o l’aggiornamento del Modello 231 possono incidere in modo rilevante sull’esito, anche ai fini dell’esclusione delle sanzioni interdittive per la società.
- Attivare le coperture assicurative, verificando i termini di denuncia del sinistro previsti dalla polizza.
Domande frequenti sull’infortunio sul lavoro
Se il lavoratore viene risarcito, il procedimento penale si chiude? No. Per le lesioni gravi o gravissime e per l’omicidio colposo legati a violazioni antinfortunistiche si procede d’ufficio. Il risarcimento resta comunque rilevante, ad esempio ai fini delle circostanze attenuanti e della posizione della società.
Una piccola società senza Modello 231 è esposta allo stesso modo? Sì. La responsabilità da reato riguarda le società di qualsiasi dimensione, anche una piccola s.r.l. In assenza di un modello efficace, l’ente è privo dello strumento principale per dimostrare di aver fatto quanto necessario per prevenire il reato.
Aver nominato un RSPP o un delegato mette al riparo il datore di lavoro? No. La nomina dell’RSPP non trasferisce le responsabilità del datore di lavoro, e la delega di funzioni produce effetti solo se rispetta tutti i requisiti di legge. Resta in ogni caso il dovere di vigilanza.
L’infortunio del dipendente di un’altra impresa può coinvolgere la nostra azienda? Sì. Negli appalti e nei cantieri il committente e le imprese che operano nello stesso luogo hanno precisi obblighi di cooperazione, coordinamento e valutazione dei rischi da interferenza.
Quando conviene rivolgersi a un avvocato? Subito dopo l’evento, prima di rendere dichiarazioni e prima degli accertamenti tecnici. Intervenire in questa fase consente di orientare l’indagine, non solo di reagire alle sue conclusioni.
L’assistenza dello Studio Legale Tamburrino
L’Avv. Emidio Tamburrino assiste datori di lavoro, dirigenti, preposti e società nei procedimenti penali per infortuni sul lavoro, in ogni fase: dalle prime attività di indagine e dagli accertamenti tecnici fino al giudizio. La difesa delle persone fisiche e quella dell’ente vengono impostate in modo coordinato, valutando fin dall’inizio le possibili aree di conflitto.
Sul versante della prevenzione, lo studio affianca le imprese nella redazione e nell’aggiornamento del Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001 e nell’attività dell’Organismo di Vigilanza.
Lo studio riceve su appuntamento in Strada Maggiore 54, Bologna. Per un primo incontro è possibile chiamare lo 051 0827596 o scrivere dalla pagina Contatti.