Con la sentenza Cass. pen., Sez. VI, 8 gennaio 2026, n. 543 (Presidente De Amicis, Relatore D’Arcangelo), la Corte di Cassazione interviene sul tema – sempre più attuale – del sequestro probatorio avente ad oggetto dati contenuti in dispositivi informatici o telematici.

Quando l’autorità giudiziaria dispone un sequestro probatorio di dati informatici – che si tratti di computer, smartphone o altri supporti elettronici – si pone infatti un problema concreto: per quanto tempo può protrarsi il vincolo e quali limiti devono essere rispettati nello svolgimento delle operazioni di estrapolazione e di analisi dei dati informatici?

La Corte, per rispondere a tali quesiti, ribadisce che anche nel sequestro probatorio di dispositivi informatici il vincolo deve rispettare il principio di proporzionalità, pure sotto il profilo temporale. La valenza costituzionale del principio di proporzionalità, infatti, “non consente ‘zone franche’ e, dunque, la proporzione temporale del vincolo reale deve essere, nei limiti di una ragionevole previsione, considerata già al momento dell’adozione della misura cautelare reale”.

Tuttavia, precisa la Corte, la necessità di garantire la proporzionalità del vincolo reale già al momento della sua genesi non impone la necessità di indicare un esatto termine di durata del vincolo già nel decreto o di prefissare, in termini determinati e inderogabili, la durata delle operazioni di estrapolazione e analisi dei dati, in quanto il PM non sarebbe obiettivamente in grado di prevedere gli stessi all’atto dell’emissione del decreto e vi sarebbe il rischio di penalizzare in modo eccessivo e ingiustificato le legittime iniziative dell’autorità giudiziaria volte all’accertamento dei reati.

Ed allora, in concreto, cosa è richiesto al Pubblico Ministero? La giurisprudenza fa riferimento all’indicazione nel decreto di un termine “ragionevole” di durata delle operazioni, proprio per la consapevolezza della necessità per il P.M. di fruire di un termine per estrapolare e analizzare i dati acquisiti tanto più ampio quanto più esteso è il novero degli stessi. L’indicazione di un termine ragionevole di durata del vincolo (e di una scansione prevedibile delle operazioni) all’atto dell’adozione del decreto lascia, peraltro, ferma la possibilità per il P.M. di prorogare il termine originariamente indicato e di modularlo progressivamente in ragione delle evenienze del caso concreto.

Orbene, la previsione di un termine “ragionevole” – e, conseguentemente, l’assenza di un termine perentorio – non lascia il titolare dei beni sequestrati privo di tutela. La Corte sottolinea che il diritto di difesa è pienamente garantito dalla possibilità di un controllo giurisdizionale in fieri sulla durata effettiva del vincolo. Infatti, “l’inosservanza o l’eccessiva durata del termine potranno essere sindacate dal titolare dei beni sequestrati proponendo un’istanza di restituzione e, in caso di rigetto, ricorrendo al GIP e al Tribunale del riesame, che potranno verificare se le operazioni disposte rispettino o meno il canone di proporzionalità temporale e se sia giustificata o meno la perdurante protrazione del vincolo reale”.

In conclusione, la sentenza in commento offre un importante punto di equilibrio: da un lato, riconosce la flessibilità necessaria alle attività di indagine nel complesso mondo digitale; dall’altro, riafferma che tale flessibilità non può tradursi in una compressione indeterminata dei diritti fondamentali, fornendo agli interessati gli strumenti per sindacare la ragionevolezza temporale del vincolo probatorio.

In caso di sequestro probatorio di dispositivi informatici, è fondamentale verificare la legittimità del provvedimento, monitorare la durata del vincolo e attivare tempestivamente gli strumenti di tutela.

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