Responsabilità degli Enti D. lgs. 231/01
In materia di responsabilità degli enti D. lgs. 231/01, si segnala la sentenza del 5 gennaio 2026, n. 143, della Corte di Cassazione, sesta sezione penale, che traccia alcuni importanti principi.
La scelta di procedere o meno nei confronti dell’ente, sempre che se ne ravvisino i presupposti, non è discrezionale, posto che la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 231 del 2001, pur contemplando una responsabilità non dichiaratamente penale e, quindi, sottratta al principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale ex art. 112 Cost., è pur sempre contemplata in un provvedimento legislativo che, per sua natura, non è suscettibile di applicazione discrezionale.
Né a diverse conclusioni conduce la circostanza che, nell’ambito del procedimento a carico degli enti, si riconosce direttamente al pubblico ministero il potere di archiviazione dell’illecito amministrativo, ai sensi dell’art. 58, d.lgs. n. 231 del 2001. Tale previsione, infatti, introduce esclusivamente una
semplificazione nel procedimento di archiviazione, ritenendo non necessaria l’adozione di un decreto di archiviazione da parte del g.i.p., ma ciò non incide affatto sull’obbligo del pubblico ministero di attivarsi per l’accertamento dell’illecito dell’ente, sia pur al solo fine di disporre la successiva archiviazione, con decisione che è soggetta al controllo da parte del Procuratore generale, cui va comunicato il decreto motivato di archiviazione e che, ove dissenta, può procedere direttamente alla contestazione dell’illecito amministrativo.
Deve affermarsi, dunque, il principio per cui il pubblico ministero che proceda per un reato presupposto della responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231 del 2001 e disponga di elementi idonei a dar avvio alle indagini nei confronti dell’ente, è obbligato a procedere al relativo accertamento, posto che – pur non applicandosi il principio costituzionale dettato dall’art. 112 Cost. – l’obbligatorietà del perseguimento degli illeciti da reato degli enti discende ex se dalla previsione normativa che ha introdotto tale forma di responsabilità.